NON SI FANNO RICETTE (salvo le urgenze) DURANTE L'ORARIO DI AMBULATORIO
VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI.
1. L’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto
riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato.
3. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. È a cura del medico di assistenza primaria la modalità organizzativa di ricezione delle richieste di visita domiciliare.
6. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con
l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
La reperibilità telefonica da parte del medico è un istituto della dipendenza (esempio, collega ospedaliero).
Il medico di famiglia, in rapporto di convenzione con l'ASL, è contattabile, ossia deve recepire eventuali richieste dei pazienti
con mezzo idoneo, anche segreteria telefonica.
Le chiamate si evadono in giornata se pervenute prima delle ore 10:00; a quelle giunte dopo le ore 10:00 verrà data risposta entro le ore 12:00 del giorno dopo.
L'urgenza non è competenza dell'assistenza primaria (= medicina di famiglia), ma del 112 (ex 118), Pronto Soccorso e Dipartimento di Emergenza e Accettazione.